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Sez. U, Sentenza n. 399 del 15/07/1999 (Rv. 528590 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Controversia avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia, ex art. 44 legge fall., di un pagamento effettuato dal fallito quale sostituto d'imposta - Giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria - Spettanza.
Stato
decisa il 1999-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528590-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

La controversia avente ad oggetto la declaratoria d'inefficacia, ai sensi dell'art. 44 della legge fallimentare, del pagamento, dopo il fallimento, all'amministrazione finanziaria delle ritenute alla fonte, operate dal fallito quale sostituto d'imposta, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non riguardando detta causa l'esistenza o l'entità dell'obbligazione tributaria, ma il diverso rapporto tra curatela fallimentare e amministrazione finanziaria in ordine ad un pagamento eseguito dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)