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Sez. 1, Sentenza n. 2809 del 25/03/1999 (Rv. 524520 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - DECRETO DI CHIUSURA - OPPOSIZIONE | Legittimazione attiva del fallito - Sussistenza - Assistenza di un difensore - Necessità Fondamento.
Stato
decisa il 1999-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524520-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - DECRETO DI CHIUSURA - OPPOSIZIONE

Anche il fallito rientra (giusta disposto dell'art. 119 Legge Fall.) nel novero dei soggetti legittimati alla presentazione del reclamo avverso il decreto di chiusura del proprio fallimento mercè l'assistenza di un difensore, da ritenersi, peraltro, obbligatoria, a pena di inammissibilità dell'istanza, attesa la natura giurisdizionale del procedimento, che tende ad una pronuncia suscettibile di incidere, con autorità di giudicato, sullo "status" del fallito e sui diritti di quest'ultimo e delle persone che hanno avuto rapporti contrattuali con lui.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Legge Falliment. art. 119 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 119 CORTE COST., Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)