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Sez. 1, Sentenza n. 1015 del 04/05/1961 (Rv. 882222 - 01)

SOCIETÀ - ESCLUSIONE DEL SOCIO - SINDACATO DEL GIUDICE - LIMITI.
Stato
decisa il 1961-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/882222-01

SOCIETÀ - ESCLUSIONE DEL SOCIO - SINDACATO DEL GIUDICE - LIMITI.

Il giudice, in caso di contestazione circa un provvedimento di esclusione di un socio dalla società, deve limitarsi a stabilire se si siano verificati i casi in relazione ai quali è consentita l'esclusione, senza che possa indagare se circostanze specifiche, attenuatrici della responsabilità, potessero sconsigliare, in concreto, la sanzione, poiché ciò attiene all'esplicazione di un potere riservato agli organi sociali da un ordinamento autonomo costituito con la libera adesione dei soci. Ciò non esclude, anzi necessariamente importa l'indagine sull'imputabilità, per dolo o colpa, al soggetto, dell' inadempimento che è stato assunto a causa della esclusione, poiché esso non è valutabile e produttivo di conseguenze giuridiche quando difetto l'elemento soggettivo, e siffatta ricerca attiene al controllo di legittimità sull'opera dell'ente collettivo, diretto a reprimere l' arbitrio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2527

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)