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Sez. 4, Sentenza n. 7235 del 16/03/1978 Ud. (dep. 08/06/1978) Rv. 139285 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - PRECEDENZA DI FATTO - NOZIONE - ECCESSO DI VELOCITA DEL VEICOLO FAVORITO - ESCLUSIONE DELLA COLPA DEL CONDUCENTE TENUTO A CEDERE LA PRECEDENZA - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1978-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/139285-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - PRECEDENZA DI FATTO - NOZIONE - ECCESSO DI VELOCITA DEL VEICOLO FAVORITO - ESCLUSIONE DELLA COLPA DEL CONDUCENTE TENUTO A CEDERE LA PRECEDENZA - CONDIZIONE.*

Sussiste la precedenza di fatto soltanto quando il conducente cui non spetti la precedenza di diritto arrivi al crocevia con tale anticipo da consentirgli l'attraversamento del crocevia senza pericolo di collisione col veicolo favorito. L'eccesso di velocita di quest'ultimo esclude la responsabilita del conducente tenuto a cedere la precedenza unicamente se ha carattere di causa sopravvenuta sufficiente da sola a cagionare l'evento, come quando detta velocita sia stata improvvisamente aumentata rispetto a quella iniziale.*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)