Sez. 3, Sentenza n. 2429 del 22/07/1971 (Rv. 353395 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONE INTELLETTUALE - ESECUZIONE DELL'OPERA - OBBLIGAZIONE DI MEZZI - NON DI RISULTATO - AVVOCATO - RESPONSABILITA PER LA PERDITA DELLA LITE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONE INTELLETTUALE - ESECUZIONE DELL'OPERA - OBBLIGAZIONE DI MEZZI - NON DI RISULTATO - AVVOCATO - RESPONSABILITA PER LA PERDITA DELLA LITE - ESCLUSIONE.*
Le obbligazioni inerenti all'Esercizio di un'attivita professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultati in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera intellettuale per raggiungere il risultato sperato, ma non a conseguirlo. L'inadempimento di tali obbligazioni e, quindi, costituito dalla violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attivita professionale, e non dal mancato raggiungimento di risultati utili. (nella specie, un cliente assumeva di nulla dovere ad un avvocato, da lui incaricato di un affare stragiudiziale, per mancato conseguimento del risultato sperato).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2232
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)