Approvazione del nuovo testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, amministrata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza
Testo in vigore al
Art. 42 Art. 6, commi 1 e 2, della legge 16 giugno 1927, n. 969
1. Quando vi sia stato ricovero in una clinica ospitaliera o privata il concorso dell'Opera viene corrisposto alla clinica qualora il conto non risulti quietanzato. In tutti gli altri casi il pagamento sara' fatto all'iscritto od al superstite dell'iscritto stesso a favore del quale il concorso sia stato deliberato.
2. Concorrendo circostanze eccezionali il pagamento puo' effettuarsi a mezzo dell'Amministrazione dalla quale l'iscritto dipende.
3. Per coloro che si trovino in servizio all'estero o nelle colonie per esigenze del loro ufficio, il pagamento ove non possa eseguirsi direttamente, viene effettuato a mezzo dell'Amministrazione centrale da cui essi dipendono.
Art. 43
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 GIUGNO 1938, N. 779
Art. 44 Art. 11, comma 3, del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093, e art. 5 R. decreto 4 marzo 1926, n. 415
1. Il concorso dell'Opera di previdenza a favore di ciascun iscritto non puo' superare, durante l'anno solare, le L. 2000 per malattie, e le L. 4000 per atti operativi.
2. In nessun caso a ciascun iscritto puo' concedersi, in complesso, nell'anno solare, una somma superiore a L. 4000.4
Titolo V. Cure marine e montane.
Art. 45 Art. 7, comma 1, della legge 16 giugno 1927, n. 969
1. L'Opera di previdenza e' autorizzata ad inviare in colonie marine o montane i figli degli impiegati e dei militari iscritti all'Opera stessa, riconosciuti bisognosi di cure climatiche, purche' il padre sia in servizio attivo e di grado non superiore al settimo.
2. Dei figli dell'iscritto uno solo puo' in ciascun anno conseguire il beneficio della cura marina o montana. Se il numero dei figli minori a carico e' rispettivamente maggiore di tre o di cinque, il beneficio puo' essere concesso a due o a tre di essi.
3. L'Opera e' autorizzata analogamente a concedere il beneficio predetto agli orfani degli iscritti di grado non superiore al settimo.
Art. 46 Art. 7, comma 3, della legge 16 giugno 1927, n. 969
1. La somma da erogarsi per la finalita' di cui al precedente art. 45 non deve in ogni anno superare le 300,000 lire.
Art. 47 Art. 7, comma 2, della legge 16 giugno 1927, n. 969
1. Agli effetti della concessione del beneficio della cura marina o montana, di cui al precedente art. 45, l'Opera di previdenza prendera' gli accordi con gli enti circa le modalita' di ammissione dei fanciulli e l'ammontare della relativa spesa individuale.
Titolo VI. Indennità di buon'uscita.
Art. 48 Art. 5, commi 1 e 2, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34, e art. 9, comma 1, della legge 16 giugno 1927, n. 969
1. Al personale civile o militare dello Stato iscritto all'Opera di previdenza, avente diritto alla normale pensione vitalizia, che sia collocato a riposo con decorrenza dal 1° gennaio 1928 in poi, dopo almeno sei anni completi di compartecipazione all'Opera stessa, e' corrisposta, a titolo d'indennita' di buon'uscita, una somma pari a tanti centesimi dell'ultimo stipendio annuo, quanti sono gli anni di servizio effettivo da lui prestati nelle categorie di personale ammesse a godere i benefici dell'Opera di previdenza.69111217
2. In nessun caso l'indennita' di buon'uscita puo' essere inferiore a L. 1200.9
3. Sulla somma liquidata in base al precedente primo comma e' concesso l'aumento di un decimo se il servizio ritenuto valido supera gli anni 30; se e' superiore agli anni 35 l'aumento e' di due decimi; e se sorpassa gli anni 39 e mesi 6 l'aumento e' di tre decimi.
4. Per le categorie di personale iscritto dopo il 1° gennaio 1940 il servizio utile per la indennita' di buonuscita e' quello effettivamente prestato con iscrizione.12
Art. 49 Art. 29 R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, art. 5 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34, e art. 9, comma 3°, della legge 16 giugno 1927, n. 969
1. Ai funzionari civili o militari cessati dal servizio nel periodo dal 1° febbraio 1924 al 31 dicembre 1925 l'indennita' di buon'uscita viene liquidata in ragione di tanti decimi dell'ultimo stipendio mensile quanti sono gli anni di servizio prestati nelle categorie ammesse a fruire dei benefici dell'Opera di previdenza. L'indennita' non puo' in questo caso superare l'importo di quattro mensilita' di stipendio, e in ogni caso il limite massimo di L. 5000. I servizi prestati anteriormente al 1° febbraio 1918, sempre nelle categorie suddette, si computano per meta' ai fini della valutazione dell'indennita' di buon'uscita.6
2. Al personale civile o militare collocato a riposo con decorrenza dal 1° gennaio 1926 in poi, e non oltre il 31 dicembre 1927, l'indennita' predetta viene liquidata senza la riduzione a meta' del periodo di servizio anteriore al 1° febbraio 1918, ed in misura non inferiore a L. 1200, ne' superiore a quattro decimi dell'ultimo stipendio annuo.
Art. 50
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 NOVEMBRE 1956, N. 1407
Art. 51
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 NOVEMBRE 1956, N. 1407
Art. 52 Art. 25 del R. decreto 9 giugno 1925, n. 1036
1. Nel caso in cui l'iscritto all'Opera di previdenza da almeno sei anni muoia prima del collocamento a riposo, dopo aver maturato il periodo minimo per il diritto alla normale pensione, oppure muoia per causa di servizio ordinario, l'indennita' di buonuscita, e' corrisposta al coniuge superstite avente diritto a pensione
indiretta.
Art. 53 Art. 26 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036
1. Gli ufficiali in servizio permanente, iscritti da almeno sei anni all'Opera di previdenza, che siano collocati in posizione ausiliaria o nella riserva, acquistano il diritto alla liquidazione dell'indennita' di buonuscita all'atto del collocamento in detta posizione, a condizione che essi abbiano conseguito il diritto a
pensione ordinaria.11
Art. 54 Art. 27 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036
1. Coloro che hanno gia' liquidato l'indennita' di buonuiscita e che vengano riassunti in servizio potranno percepire un supplemento di indennita' di buonuscita al termine del richiamo in servizio, purche' il periodo di richiamo non sia inferiore a dodici mesi continuativi e sia valutabile per la pensione.
2. La liquidazione del supplemento di indennita' di buonuscita verra' fatta sulla base dello stipendio goduto al termine del richiamo e per gli anni di servizio effettivo prestati dopo la riassunzione in servizio.
Art. 55
ARTICOLO SOPPRESSO DAL REGIO D.LGS. 20 MAGGIO 1946, N. 395
Art. 56 Art. 9, comma 6, della legge 16 giugno 1927, n. 969
1. L'indennita' di buon'uscita, non richiesta entro cinque anni dalla cessazione dal servizio del funzionario civile o militare, si prescrive.
Titolo VII. Disposizioni varie.
Art. 57 Art. 28 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036
1. Sono estese all'Opera di previdenza: le attribuzioni della Commissione parlamentare di vigilanza, della Commissione tecnica e del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, del Ministero delle finanze e della Corte dei conti, nonche' le norme per l'investimento dei capitali, per l'istruzione delle domande di assegno e per i ricorsi in sede contenziosa presso le sezioni unite della Corte dei conti, in vigore per gli altri Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti.
Art. 58 Art. 29 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036
1. E' a carico dell'Opera di previdenza la spesa per gli stipendi e per le indennita' fisse pagate effettivamente al personale adibito esclusivamente agli uffici dell'Opera stessa.
2. Tale spesa sara' rimborsata dall'Opera di previdenza allo Stato alla fine di ogni anno.
3. Nessun'altra spesa per stipendi e indennita' fisse ad altro personale fara' carico all'Opera di previdenza.
Art. 59 Art. 30 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036
1. I bilanci preventivi dell'Opera di previdenza sono sottoposti all'approvazione del Ministro per le finanze.
2. Il conferimento degli assegni vitalizi di diritto, deliberati dal Consiglio di amministrazione, sono sottoposti al riscontro preventivo della Corte dei conti; per gli altri atti dell'Opera di previdenza il riscontro della Corte dei conti viene esercitato sui rendiconti consuntivi.
Art. 60 Art. 33 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036
1. L'Ufficio tecnico seguira' il movimento statistico annuale degli iscritti e lo svolgimento degli oneri dell'ente, e provvedera' ogni cinque anni alla compilazione del bilancio tecnico ed all'eventuale revisione delle tabelle di determinazione degli impegni verso gli iscritti.
Art. 61 Art. 4, comma 1°, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34
1. L'Opera di previdenza puo' investire capitali di sua proprieta' nelle spese per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire, sotto la sua diretta dipendenza, a convitti per l'educazione e l'istruzione degli orfani dei personali civile e militare dello Stato.
Art. 62 Art. 4, comma 2°, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34
1. Agli Istituti, che hanno convitti propri per le finalita' indicate nel precedente art. 61, l'Opera di previdenza e' autorizzata a concedere mutui nei casi in cui gli Istituti stessi debbano provvedere alla costruzione, all'acquisto o al restauro di edifici propri aventi la detta destinazione.