Sez. 1, Sentenza n. 993 del 19/04/1966 (Rv. 321984 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE PRIMA DELLA RISPOSTA DELL'ACCETTANTE - VENDITA DA PIAZZA A PIAZZA - CLAUSOLA DI (PRONTA CONSEGNA) - LUOGO DELLA CONCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE PRIMA DELLA RISPOSTA DELL'ACCETTANTE - VENDITA DA PIAZZA A PIAZZA - CLAUSOLA DI (PRONTA CONSEGNA) - LUOGO DELLA CONCLUSIONE.*
La clausola -pronta consegna- in una proposta contrattuale contiene la richiesta da parte del proponente che il destinatario esegua immediatamente la prestazione senza preventiva risposta. In tal caso il contratto si perfeziona nel luogo ove l'esecuzione della prestazione ha avuto inizio, luogo che, nella compravendita da piazza a piazza, coincide con quello in cui la merce e stata consegnata al vettore o allo spedizioniere. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1327, Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)