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Sez. 4, Sentenza n. 10803 del 30/03/1989 Ud. (dep. 01/08/1989) Rv. 181920 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - INCERTEZZA SULL'ITER CAUSATIVO DI UN EVENTO DANNOSO - PLURALITÀ DI IPOTESI TUTTE INDUCENTI ALLA STESSA CONCLUSIONE - OBBLIGO DI PRECISAZIONE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181920-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - INCERTEZZA SULL'ITER CAUSATIVO DI UN EVENTO DANNOSO - PLURALITÀ DI IPOTESI TUTTE INDUCENTI ALLA STESSA CONCLUSIONE - OBBLIGO DI PRECISAZIONE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

In tema di motivazione della sentenza, quando l'iter causativo di un evento dannoso non sia esattamente accertato, potendo essere formulate al riguardo una pluralità di ipotesi, alternate o anche integrate tra loro, il giudice del merito non è tenuto a precisare se in effetti se ne sia verificata una oppure un'altra; sicché non incorre in nessun vizio di motivazione se si astiene dal farlo, sempre che la conclusione giuridica resti la stessa quale che sia l'ipotesi realmente avveratasi. (fattispecie di infortunio del traffico causato dalla fuoriuscita dalla Sede stradale del veicolo condotto dal giudicabile in corrispondenza di curva mentre procedeva a velocità elevata; la Corte territoriale aveva evidenziato che la causazione di tale uscita di strada poteva essere riferita sia all'eccesso di velocità che alla distrazione del pilota del veicolo, ovvero ad entrambe concorrenti cause, comunque inducenti la colpa del prevenuto). (V mass n 179649; (V mass n 160051; (Conf mass n 164095).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)