Sez. 2, Sentenza n. 6032 del 26/02/1979 Ud. (dep. 28/06/1979) Rv. 142393 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - MEZZO FRAUDOLENTO - NOZIONE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - MEZZO FRAUDOLENTO - NOZIONE.*
In tema di furto, l'uso del mezzo fraudolento previsto dall'art 625 n 2 cod pen ricorre ogni qualvolta l'agente ponga in essere una qualsiasi insidia con la quale eluda, sovrasti o elimini la normale vigilanza e custodia della cosa mobile esercitata direttamente dal detentore ovvero anche indirettamente con mezzi destinati a proteggere e conservare il bene nella sua sfera di disponibilita. Non ha giuridica Rilevanza il fatto che la insidia sia adoperata prima o dopo la esportazione materiale della cosa, ma basta che essa si esplichi nel corso dell'Azione esecutiva che si conclude col definitivo impossessamento della cosa da parte dell'autore del reato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)