Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6528 del 14/03/2013 (Rv. 625768 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - IN GENERE | Norma antielusiva prevista dall'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Procedura di preventiva richiesta di chiarimenti ex comma quarto medesima norma - Applicabilità anche agli accertamenti relativi a comportamenti antielusivi ex art. 10 della legge n. 408 del 1990 - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - IN GENERE
La procedura di preventiva richiesta di chiarimenti al contribuente, prima dell'emanazione dell'avviso di accertamento, prevista dal quarto comma dell'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, introdotto dall'art. 7 del d.lgs. n. 358 del 1998 (disposizioni antielusive) non si applica alle contestazioni dell'amministrazione finanziaria aventi ad oggetto comportamenti considerati elusivi, tenuti dal contribuente nella vigenza della art. 10 della legge n. 408 del 1990. La tesi contraria trova insuperabile ostacolo logico, prima che giuridico, nell'univoca specificazione legislativa dell'oggetto della "richiesta di chiarimenti" dato dalle indicazioni dei "motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2" del medesimo articolo. Le previsioni di questi due commi, infatti, per il disposto dell'art. 9 del d.lgs. n. 358 del 1997, non possono essere applicate ai comportamenti considerati elusivi in base alle precedenti disposizioni del richiamato art. 10 della legge n. 408 del 1990.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 08/10/1997 num. 358 art. 7, Decreto Legisl. 08/10/1997 num. 358 art. 9, Legge 29/12/2000 num. 408 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)