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Sez. 2, Ordinanza n. 7078 del 24/03/2026 (Rv. 677485-03)

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Deposito fiduciario - Inadempimento - Del fiduciario - Obbligo risarcitorio in capo al fiduciario - Obbligazione restitutoria del contraente principale inadempiente - Coesistenza - Natura della responsabilità - Titoli diversi - Ammontare del risarcimento - Limiti. DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA - TERZO INTERESSATO AL DEPOSITO - In genere. RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677485-03

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Nel contratto di deposito fiduciario avente ad oggetto il residuo corrispettivo di una compravendita condizionata al rilascio della certificazione urbanistica, stipulato nell'interesse di entrambe le parti del contratto principale, l'inadempimento del fiduciario fa sorgere il diritto del depositante ad ottenere dal venditore la restituzione del percepito e, dal fiduciario, il risarcimento del danno, operando la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. e fermo restando il diritto del fiduciante ad ottenere una sola volta l'importo complessivamente dovutogli. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato il notaio fiduciario il quale, nonostante il dissenso manifestato espressamente dalla parte acquirente depositante, aveva considerato realizzata la condizione contrattuale, valutando l'idoneità della rilasciata certificazione urbanistica, al fine di consentire alla venditrice di incassare il residuo prezzo dovuto).

Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 2055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)