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Sez. 6, Sentenza n. 517 del 28/03/1968 Ud. (dep. 06/06/1968) Rv. 108223 - 01

ARMI - PORTO ABUSIVO - APPARTENENZA DI ABITAZIONE -NOZIONE.*
Stato
decisa il 1968-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/108223-01

ARMI - PORTO ABUSIVO - APPARTENENZA DI ABITAZIONE -NOZIONE.*

La nozione di appartenenza non si puo ricavare da quella di adiacenza perche, mentre quest'ultimo termine implica la nozione di vicinanza, contiguita o prossimita di cosa a cosa, l'altro, oltre che includere, eventualmente questo concetto, implica anche un rapporto di dipendenza e di accessorieta di una cosa rispetto all'altra che rappresenta la principale. Quindi, quando la legge parla di appartenenza dell'abitazione intende riferirsi a cosa che, pur conservando la propria individualita e autonomia, viene posta in una durevole relazione di subordinazione con l'abitazione, per servire al miglior uso od all'ornamento di essa, senza formare parte costitutiva di questa, che, percio, non ne assorbe l'individualita. Un terreno coltivato, sia pure adiacente all'abitazione e di modica estensione, non puo costituire appartenenza all'abitazione, anche se quest'ultima sia un edificio rurale, poiche i terreni a coltura sono destinati alla produzione agricola e non possono rappresentare una appartenenza della casa.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 699 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)