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Sez. 3, Sentenza n. 7402 del 16/06/1992 (Rv. 477767 - 01)

Impugnazioni civili - Opposizione di terzo - Casi di opposizione - Pregiudizio per il diritto autonomo di un terzo | Vendita stipulata secondo le norme sulla formazione della piccola proprietà contadina - Divieto di alienazione o di cessazione della coltivazione diretta del fondo - Violazione da parte dell'acquirente - Sentenza di risoluzione del contratto di vendita - Opposizione di terzo, ex art. 404 primo comma cod. proc. civ., dell'affittuario del terreno dall'acquirente - Proponibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477767-01

Impugnazioni civili - Opposizione di terzo - Casi di opposizione - Pregiudizio per il diritto autonomo di un terzo

Con riguardo alla sentenza che dichiara la risoluzione di un contratto di vendita stipulato secondo le norme sulla formazione della piccola proprietà contadina, per la violazione da parte dell'acquirente del divieto contrattuale di alienazione o di cessazione della coltivazione diretta del fondo prima del decorso di cinque anni, non è proponibile opposizione di terzo a norma del primo comma dell'art. 404 cod. proc. civ. da parte del soggetto che abbia ricevuto il fondo in affitto dall'acquirente del terreno assegnato, giacché essendo nullo di pieno diritto tale contratto a norma dell'art. 18, 1. 12 maggio 1950 n. 230, esso non attribuisce al conduttore un diritto autonomo incompatibile con la situazione giuridica creata dalla sentenza suddetta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Legge 12/05/1950 num. 230 art. 17, Legge 12/05/1950 num. 230 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)