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Sez. 2, Sentenza n. 532 del 16/06/1981 Ud. (dep. 23/01/1982) Rv. 151705 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - CONTRATTO DI COMPRAVENDITA - ACCONTO CON ASSEGNO BANCARIO POI PAGATO ED ALTRI ASSEGNI COPERTI SOLO ALLA DATA DELL'EMISSIONE - SUSSISTENZA DEGLI ARTIFICI O RAGGIRI.*
Stato
decisa il 1981-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151705-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - CONTRATTO DI COMPRAVENDITA - ACCONTO CON ASSEGNO BANCARIO POI PAGATO ED ALTRI ASSEGNI COPERTI SOLO ALLA DATA DELL'EMISSIONE - SUSSISTENZA DEGLI ARTIFICI O RAGGIRI.*

Sussistono gli artifici e raggiri, idonei ad integrare il delitto di truffa, nell'ipotesi in cui l'imputato, prima della conclusione di un contratto di compravendita, al fine di indurre in errore la persona offesa sulla sua solvibilità, consegni, quale acconto, dapprima un assegno andato a buon fine e poi altri due assegni, la cui provvista, esistente al momento dell'emissione, venga ritirata prima del pagamento. (Conf. Mass 148282, 145753, sostanzialmente; Conf. Mass. 089634, 141603, 088655; V. Mass. 140093, 138510; nel senso che, quando l'emissione dell'assegno a vuoto è l'unico artificio - raggiro realizzato dall'agente, sussiste soltanto il reato menzionato V. Mass. 141542, sulla nozione di truffa contrattuale).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)