Sez. 4, Sentenza n. 39609 del 28/06/2007 Ud. (dep. 26/10/2007) Rv. 237832 - 01
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Obblighi connessi all'esercizio della professione sanitaria - Delegabilità - Condizioni.
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO
Gli obblighi di garanzia connessi all'esercizio della professione sanitaria possono essere delegati, con conseguente esclusione della responsabilità del titolare originario della posizione di garanzia. Perchè ciò avvenga è peraltro necessario che il delegato sia persona capace e competente nel settore e che il delegante tenga sempre conto delle peculiarità del caso in esame, dell'eventuale carattere di urgenza che lo stesso presenta e della gravità dello stato di salute del paziente. (Fattispecie relativa all'affidamento ad altro sanitario dell'esame istologico su una massa probabilmente tumorale da parte del primario che aveva eseguito l'asportazione della stessa. La Corte non ha ritenuto rispettate le condizioni per la rilevanza della delega nel caso di specie, osservando che comunque il primario avrebbe dovuto vigilare sull'effettivo espletamento dell'incarico e sulla tempestiva comunicazione dell'esito dell'esame alla luce delle condizioni di salute del paziente e dell'urgenza dell'accertamento delegato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)