Sez. U, Sentenza n. 7751 del 07/08/1998 (Rv. 517832 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - INTERESSI LEGITTIMI | Posizione del proprietario del fondo avanzante istanza di lottizzazione - Natura di interesse legittimo - Rigetto dell'istanza - Annullamento del rigetto da parte del giudice amministrativo - Azione risarcitoria davanti al giudice ordinario - Improponibilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - INTERESSI LEGITTIMI
La posizione del proprietario di un fondo che proponga domanda di approvazione di un progetto di piano di lottizzazione del fondo stesso ha natura e consistenza di interesse legittimo e non di diritto soggettivo perché il rilascio dell'approvazione costituisce espressione dei poteri autoritativi e discrezionali che la Amministrazione pubblica esercita per la regolamentazione degli insediamenti abitativi e dell'assetto del territorio comunale. Pertanto nel caso in cui sia annullato il provvedimento con il quale era stata rigettata tale domanda il proprietario del fondo non può pretendere alcun risarcimento e la sua istanza proposta per ottenerlo è improponibile per difetto assoluto di giurisdizione, non essendo configurabile un diritto soggettivo al ristoro del danno per lesione di interessi legittimi, mentre resta in proposito irrilevante che dall'annullamento del provvedimento di rigetto derivi per l'amministrazione l'obbligo di provvedere, potendo il nuovo atto avere un contenuto sia favorevole che sfavorevole al richiedente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 28/10/1977 num. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)