Sez. 2, Sentenza n. 7996 del 18/07/1991 (Rv. 473216 - 01)
Servitù - Prediali - Servitù coattive - Passaggio coattivo - Condizioni - Fondo non intercluso | Costituzione di una servitù di passaggio a favore di un fondo non intercluso - Preesistenza di un diritto di passaggio "iure proprietatis" ovvero "iure servitutis" - Necessità.
Servitù - Prediali - Servitù coattive - Passaggio coattivo - Condizioni - Fondo non intercluso
L'art. 1052, Cod. Civ., il quale prevede la costituzione di una servitù di passaggio a favore di un fondo non intercluso, quando l'accesso alla via pubblica sia insufficiente ai bisogni del fondo ed insuscettibile di essere ampliato, sempre che la domanda risponda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, postula, con la locuzione "accesso alla via pubblica", la preesistenza di un diritto di passaggio "iure proprietatis" ovvero "iure servitutis".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)