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Sez. 2, Sentenza n. 7996 del 18/07/1991 (Rv. 473216 - 01)

Servitù - Prediali - Servitù coattive - Passaggio coattivo - Condizioni - Fondo non intercluso | Costituzione di una servitù di passaggio a favore di un fondo non intercluso - Preesistenza di un diritto di passaggio "iure proprietatis" ovvero "iure servitutis" - Necessità.
Stato
decisa il 1991-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473216-01

Servitù - Prediali - Servitù coattive - Passaggio coattivo - Condizioni - Fondo non intercluso

L'art. 1052, Cod. Civ., il quale prevede la costituzione di una servitù di passaggio a favore di un fondo non intercluso, quando l'accesso alla via pubblica sia insufficiente ai bisogni del fondo ed insuscettibile di essere ampliato, sempre che la domanda risponda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, postula, con la locuzione "accesso alla via pubblica", la preesistenza di un diritto di passaggio "iure proprietatis" ovvero "iure servitutis".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)