Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 175 del 1990
Massime (1)
Massima n. 15243
- Elezioni amministrative
- Nomina a consigliere comunale
- Cause di ineleggibilità
- Medici convenzionati con le usl
- Ineleggibilità
- Mancata previsione
- Denunciata disparità rispetto ai dirigenti e ai legali rappresentanti delle strutture convenzionate
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata infondata. - S. n. 510/1989.
Norme impugnate
- art. 2, n. 9) legge 23 aprile 1981, n. 154
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 9, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario regionale), promosso con ordinanza emessa il 2 ottobre 1989 dal Tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Ruschini Romeo ed altri e Pepe Luigi, iscritta al n. 676 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione di Pepe Luigi nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Lecce, con ordinanza emessa il 2 ottobre 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2 n. 9 della legge 23 aprile 1981 n. 154, nella parte in cui non prevede l'ineleggibilità a consigliere comunale dei medici convenzionati con le Unità Sanitarie Locali;
che l'indicato Tribunale, riportandosi alla identica questione già da esso sollevata con due ordinanze 12 dicembre 1988 (R.O. nn. 244 e 245/89), dubita della legittimità costituzionale della norma, che, non prevedendo la ineleggibilità dei medici convenzionati, introdurrebbe un ingiustificato trattamento preferenziale per questi ultimi nei confronti dei legali rappresentanti e dei dirigenti delle strutture convenzionate, per i quali invece la ineleggibilità è prevista;
punto 2
Considerato che con sentenza n. 510, relativa alle citate ordinanze di rimessione nn.244 e 245 del 1989, la questione è già stata dichiarata non fondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 n. 9 della legge 23 aprile 1981 n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario regionale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Lecce, con ordinanza 2 ottobre 1989, iscritta al n. 676 del registro ordinanze 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze