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Sez. L, Sentenza n. 1043 del 10/02/1984 (Rv. 433208 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE - MOMENTO DI COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - RIFIUTO DI ASSUNZIONE DEL LAVORATORE AVVIATO AL LAVORO DALLO UFFICIO DI COLLOCAMENTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433208-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE - MOMENTO DI COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - RIFIUTO DI ASSUNZIONE DEL LAVORATORE AVVIATO AL LAVORO DALLO UFFICIO DI COLLOCAMENTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

La presentazione in azienda del lavoratore, avviato dall'ufficio di collocamento su richiesta numerica del datore di lavoro, non comporta, ancorché detta richiesta contenga l'indicazione della qualifica e del trattamento offerto, la Costituzione del rapporto di lavoro, ma solo l'Obbligo del richiedente di concludere il relativo contratto, previo riscontro del requisito essenziale della idoneità fisica del dipendente. Ne consegue che l'indicata presentazione non esclude la legittimità del rifiuto di assunzione, qualora il lavoratore risulti in condizioni di salute che non gli consentano di svolgere le mansioni inerenti alla suddetta qualifica, pure se per malattia diversa da quelle contemplate ai diversi fini assicurativi dall'art. 157 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. (V 5444/83, mass n 430366; (V 7031/82, mass n 424697).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 13 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 14 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)