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Sez. 1, Sentenza n. 13658 del 30/05/2013 (Rv. 626716 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Pagamento di debito confermato eseguito ex art. 1530, comma secondo, cod. civ. - Adempimento di una obbligazione autonoma - Configurabilità - Conseguenze - Accredito eseguito su conto corrente scoperto - Revocatoria fallimentare - Ammissibilità - Esclusione - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626716-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Il pagamento del credito confermato, eseguito dalla banca a norma dell'art. 1530, secondo comma cod. civ., non è configurabile, nei rapporti tra banca e accreditato, come bonifico accreditato su ordine del compratore, ma costituisce adempimento dell'autonoma obbligazione assunta dalla banca con la conferma del credito. Ne consegue che, ove l'accredito sia eseguito su un conto corrente scoperto esistente presso la medesima banca, tra il credito del venditore derivante dal rapporto di conferma ed il suo debito per scoperto di conto corrente si ha compensazione parziale, conforme alla previsione dell'art. 56, primo comma, legge fall., insuscettibile, quindi, di revocatoria fallimentare. (Fattispecie relativa ad una ipotesi di compravendita internazionale).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1523, Cod. Civ. art. 1527, Cod. Civ. art. 1530, Cod. Civ. art. 1852

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)