Sez. 2, Sentenza n. 1079 del 16/04/1970 (Rv. 346629 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DI QUOTA DI RISERVA< - DI IMMOBILI - RESTITUZIONE DI FRUTTI - DECORRENZA - DALLA DOMANDA GIUDIZIALE - TRASFORMAZIONE IN CREDITO DEL DIRITTO DEL RISERVATARIO - DIRITTO AI FRUTTI - INSUSSISTENZA - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO ED AGLI INTERESSI LEGALI - CONDIZIONI.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DI QUOTA DI RISERVA< - DI IMMOBILI - RESTITUZIONE DI FRUTTI - DECORRENZA - DALLA DOMANDA GIUDIZIALE - TRASFORMAZIONE IN CREDITO DEL DIRITTO DEL RISERVATARIO - DIRITTO AI FRUTTI - INSUSSISTENZA - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO ED AGLI INTERESSI LEGALI - CONDIZIONI.*
Colui che possiede un bene in virtu di un atto a titolo gratuito o di una disposizione testamentaria, possiede in virtu di un titolo idoneo a trasferire il dominio, il quale e originariamente valido e tale rimane fino a che non sia esercitata l'Azione di riduzione, il cui accoglimento ne determina appunto l'inefficacia, con effetto dalla data della domanda giudiziale. La norma del secondo comma dell'art 561 cod civ costituisce un'applicazione del suddetto principio e, pertanto, in ogni caso di disposizione testamentaria o di donazioni, soggette a riduzione, i frutti dei beni da restituire sono dovuti al legittimario con decorrenza dalla domanda giudiziale. Se, pero, si debba corrispondere una somma di denaro, nei casi previsti dalla legge o pattuiti dalle parti, per quanto si tratti di debito di valore in relazione all'originario oggetto che era un bene reale, i frutti non sono dovuti affatto, in quanto l'obbligazione di restituzione di restituzione dei frutti e conseguenziale a quella di restituzione del bene che li produce se il diritto del legittimario si e trasformato in un diritto di credito, viene meno la detta conseguenzialita, mancando la cosa fruttifera, e trovano invece applicazione i principi relativi alle obbligazioni, per cui il ritardo del pagamento da diritto agli interessi legali ed al risarcimento dei danni, se questi siano provati e ricorrano i requisiti dell'inadempimento e della mora. (V 2006-67, massima n 329050 1607-67, massima n 328406 843-65 1549-52).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 561, Cod. Civ. art. 1148
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)