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Sez. 5, Sentenza n. 2075 del 16/06/1983 Cc. (dep. 02/08/1983) Rv. 160115 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - IN ATTI PUBBLICI - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1983-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160115-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - IN ATTI PUBBLICI - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - ESTREMI.*

In tema di falsità ideologica in Atti pubblici l'elemento soggettivo del reato si esaurisce nella volontarietà dell'evento, quale conseguenza dell'Azione cosciente e volontaria, non richiedendosi anche la consapevolezza della illiceità ed antigiuridicità del fatto. La Mancanza di tale consapevolezza, sia che derivi da ignoranza o da errore, non può essere invocata dall'agente a giustificazione del proprio operato, in quanto si risolve nella ignoranza della legge penale, che non ha efficacia scriminante. (V mass n 157653; (Conf mass n 146604).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)