diritto.io

Sez. 2 - , Ordinanza n. 37788 del 01/12/2021 (Rv. 663022 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Prestazioni professionali – Modalità di contestazione, da parte del debitore, del “quantum” dovuto – Differenza tra conteggio preciso e dettagliato e conteggio privo di specificazioni – Onere probatorio a carico del creditore.
Stato
decisa il 2021-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663022-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI

In tema di contestazione sul "quantum" preteso a titolo di prestazioni professionali, il debitore ha, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115, comma 1, c.p.c., l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri (vale a dire, che l'importo richiesto è quello dovuto, alla stregua della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2225, Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)