Sez. L, Sentenza n. 5131 del 24/11/1977 (Rv. 388746 - 01)
PROVA CIVILE - DICHIARAZIONE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: VALORE PROBATORIO - VERBALI DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO - VALORE PROBATORIO.*
PROVA CIVILE - DICHIARAZIONE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: VALORE PROBATORIO - VERBALI DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO - VALORE PROBATORIO.*
I verbali redatti dai funzionari dell'ispettorato del lavoro possiedono - nelle parti in cui il verbalizzante segnala fatti non compiuti personalmente o percepiti direttamente, per i quali i verbali fanno fede fino a querela di falso - un grado di attendibilita che puo essere infirmato solo da una prova contraria, stante la garanzia connessa alla natura pubblica dell'organo da cui provengono. (Conf 4044/75, mass n 378341).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 01/03/1945 num. 177 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)