REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 187/81 DEL CONSIGLIO del 20 gennaio 1981 che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,
visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,
visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/681 e modificati da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 161/802, in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 dello statuto, l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di tale regime,
vista la proposta della Commissione per l'adeguamento dell retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee,
considerando che, con decisione del 29 giugno 1976, modificata il 26 giugno 1978, il Consiglio ha fissato il metodo di calcolo per l'esame periodico del livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità; che, ai sensi di tale decisione, è previsto che il Consiglio decide, su proposta della Commissione, se nel quadro della politica economica e sociale delle Comunità sia opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e che questa decisione sia presa in base ai seguenti elementi d'informazione: evoluzione del costo della vita, evoluzione del reddito effettivo dei funzionari nazionali (indicatore specifico), massa salariale in termini reali pro capite nelle amministrazioni pubbliche, fattori generali di carattere economico e sociale, esigenze in materia di assunzioni e struttura dell'organico comunitario;
considerando che, in base alla relazione del 1980 per l'esame annuale delle retribuzioni, la Commissione propone di aumentare queste ultime del 3,3 % in termini lineari netti per i funzionari e gli agenti che prestano servizio nel Belgio e nel Lussemburgo, di cui il 3,1 % per l'evoluzione del costo della vita e lo 0,2 % per l'evoluzione del potere d'acquisito;
considerando che la considerazione dell'evoluzione del costo della vita e del reddito effettivo dei funzionari nazionali deve essere temperata dall'applicazione dei fattori generali di carattere economico e sociale; che, in proposito, occorre tener conto del deteriorarsi della situazione economica generale nella Comunità durante il periodo di riferimento, risultante soprattutto dall'aumento del costo dell'energia; che però, in tale situazione, si devono prendere in considerazione i funzionari e gli agenti la cui retribuzione è la meno elevata e il cui potere d'acquisto deve essere mantenuto; che si deve quindi accordare a tali agenti l'aumento proposto dalla Commissione, accordando agli altri funzionari e agenti un aumento identico in valore assoluto;
considerando che la proposta sottoposta al Consiglio riguarda anche varie indennità ed assegni, l'importo delle pensioni acquisite, l'adeguamento dei coefficienti correttori applicabili nei diversi luoghi di servizio e di quelli applicabili alla retribuzione delle persone contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/803; che occorre adeguare tali elementi di conseguenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Con offetto al 1° luglio 1980, la tabella degli stipendi di cui all'articolo 66 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee è modificata in modo che lo stipendio base mensile aumenta in termini netti, per tutti i funzionari, di 1 030 FB.
2. Con offetto al 1° luglio 1980, la tabella degli stipendi di cui all'articolo 20 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee è modificata in modo che lo stipendio base mensile aumenta in termini netti, per tutti gli agenti, di 1 030 FB.
3. Con offetto al 1° luglio 1980, la tabella degli stipendi di cui all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è modificata in modo che lo stipendio base mensile aumenti in termini netti, per tutti gli agenti, di 960 FB.
Art. 2
Le tabelle degli stipendi risultanti dalle disposizioni dell'articolo 1, come pure gli altri elementi della proposta della Commissione, formano oggetto di un regolamento complementare.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 1981. Per il Consiglio Il Presidente Ch. A. van der KLAAUW