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Sez. 2, Sentenza n. 3821 del 03/08/1978 (Rv. 393383 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO - AZIONE PER LA ELIMINAZIONE DI UN'APERTURA IN UN BENE COMUNE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI I COMPROPRIETARI DEL BENE - MANCATA PARTECIPAZIONE DI UNO DEI COMPROPRIETARI AL GIUDIZIO D'APPELLO - RILEVABILITA D'UFFICIO IN CASSAZIONE E RINVIO AL GIUDICE D'APPELLO PER L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.*
Stato
decisa il 1978-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393383-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO - AZIONE PER LA ELIMINAZIONE DI UN'APERTURA IN UN BENE COMUNE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI I COMPROPRIETARI DEL BENE - MANCATA PARTECIPAZIONE DI UNO DEI COMPROPRIETARI AL GIUDIZIO D'APPELLO - RILEVABILITA D'UFFICIO IN CASSAZIONE E RINVIO AL GIUDICE D'APPELLO PER L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.*

L'Azione diretta all'eliminazione di un'apertura in un bene comune a piu persone dev'essere necessariamente proposta nei confronti di tutti i proprietari del bene stesso, che dovra essere ridotto o soppresso nel caso di accoglimento della domanda giudiziale, risultando di pratica inutilita la sentenza emessa in difetto di contraddittorio integro. Da cio consegue che la mancata partecipazione di uno dei comproprietari al giudizio d'appello, dev'essere rilevata d'ufficio dalla Corte di Cassazione con la conseguente Cassazione della sentenza ed il rinvio al giudice di appello per l'integrazione del contraddittorio. (Conf 4383/74, mass n 373066).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)