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Sez. 2, Ordinanza n. 19334 del 14/07/2025 (Rv. 676001-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE | Autorizzazione a stare in giudizio dell'amministratore giudiziario di beni sequestrati ex art. 40, co. 3, d.lgs. n. 159 del 2011 - Validità per ogni stato e grado del giudizio - Autorizzazione a stare in giudizio del curatore ex art. 25, r.d. n. 267 del 1942 - Validità per il singolo grado di giudizio - Estensione analogica della disciplina - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676001-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE

L'autorizzazione scritta a stare in giudizio rilasciata dal giudice delegato all'amministratore giudiziario di beni sequestrati, ex art. 40, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2001, è valida per ogni stato e grado di giudizio, mentre l'autorizzazione prevista in favore del curatore dall'art. 25, r.d. n. 267 del 1942 riguarda atti determinati e deve essere rilasciata per ogni grado; la lettura della previsione di cui al citato art. 40, comma 3, esclude l'applicazione analogica all'amministratore giudiziario della disciplina autorizzatoria prevista per il curatore, configurandosi diversamente l'illegittima introduzione di una restrizione non prevista dal legislatore.

Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 40 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)