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Sez. 1, Ordinanza n. 12195 del 02/07/2004 (Rv. 574080 - 01)

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO | Definizione delle imprese artigiane ed iscrizione nel relativo albo - Provvedimenti del Tribunale resi sui ricorsi avverso le deliberazioni delle commissioni regionali per l'artigianato - Mezzi di gravame.
Stato
decisa il 2004-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574080-01

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO

Il provvedimento in Camera di Consiglio, con il quale il Tribunale decide, in materia di definizione delle imprese artigiane e di iscrizione nel relativo albo, sui ricorsi proposti contro le deliberazioni delle Commissioni Regionali per l'artigianato, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 - abrogativa della legge 25 luglio 1956, n. 860, e del d.P.R. 23 ottobre 1956, n. 1202, anche nelle parti in cui, in relazione alla diversa struttura del procedimento in tali fonti disciplinato, prevedevano il rimedio dell'appello secondo le norme ordinarie, - è soggetto a reclamo ex art. 739 cod. proc. civ., con conseguente esclusione della possibilità di proporre direttamente ricorso, ex art. 111 Cost., alla Corte di Cassazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 443 CORTE COST., Legge 25/07/1956 num. 860, DPR 23/10/1956 num. 1202

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)