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Sez. 1 - , Ordinanza n. 5994 del 04/03/2021 (Rv. 660959 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Adesione al condono ex art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002- Sostituto d’imposta - Versamento parziale delle quote - Diritto del sostituito alla corresponsione delle somme non versate - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660959-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

Nel caso di adesione al condono fiscale previsto dall'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, poiché secondo il meccanismo della sostituzione di imposta l'obbligazione di pagamento grava sul sostituto in relazione ad un obbligo del sostituito (dipendente), con il cui denaro il tributo è soddisfatto, qualora il sostituto pur avendo operato per intero le trattenute, le abbia poi versate solo parzialmente, aderendo alla normativa condonistica, al sostituito spetta la restituzione delle somme trattenute e non versate.

Riferimenti normativi: DPR 29/11/1973 num. 600 art. 64, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)