Sez. 6, Sentenza n. 36004 del 14/06/2004 Ud. (dep. 07/09/2004) Rv. 229757 - 01
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - INCOMPATIBILITÀ | Difensore d'ufficio dell'imputato - Stesso avvocato che ha difeso in precedenza la P.C. - Incompatibilità - Sussistenza - Nullità assoluta.
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - INCOMPATIBILITÀ
Determina una causa oggettiva di incompatibilità con l'ufficio di difensore dell'imputato la nomina d'ufficio, in sostituzione del difensore di fiducia, di un avvocato che nelle udienze dibattimentali precedenti, nonché in quelle successive, abbia assistito e rappresentato la parte civile costituita nel medesimo procedimento, anche se l'udienza dibattimentale in cui sia stata disposta la sostituzione si sia conclusa con un mero rinvio. (La Corte ha precisato che il giudice, con l'atto di nomina del difensore di ufficio, è tenuto anche a verificare le eventuali ragioni di incompatibilità che possano pregiudicare la natura e il contenuto della difesa tecnica, ribadendo, inoltre, che la situazione di incompatibilità, incidendo sull'intervento obbligatorio della difesa, integra la nullità assoluta di cui all'art. 178 comma primo lett. c) cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 106 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)