Sez. 1, Sentenza n. 1633 del 10/07/1984 Cc. (dep. 12/09/1984) Rv. 165599 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - FLAGRANZA - PROVVEDIMENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA O DEL PRETORE - TITOLO NON PROVVISORIO DELLA DETENZIONE - EFFETTI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - FLAGRANZA - PROVVEDIMENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA O DEL PRETORE - TITOLO NON PROVVISORIO DELLA DETENZIONE - EFFETTI.*
Nel vigente sistema processuale, l'arresto legittimamente operato dalla polizia giudiziaria in flagranza di reato e convalidato a norma dell'art. 246 terzo comma cod. proc. pen. dall'autorità giudiziaria, costituisce di per sè titolo non provvisorio ma definitivo della custodia preventiva, con gli stessi effetti dell'arresto operato in esecuzione di un ordine o di un mandato di cattura e produce la sua efficacia sino alla sentenza di condanna definitiva o alla scarcerazione dell'arrestato. (V mass n 159742).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 237, Cod. Proc. Pen. art. 246 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)