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Sez. 2, Sentenza n. 3331 del 04/06/1998 Cc. (dep. 09/09/1998) Rv. 211307 - 01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Incompetenza del giudice per le indagini preliminari che ha emesso la misura cautelare - Rilevabilità in sede di riesame dopo l'inizio del processo - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211307-01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

La sindacabilità, da parte del tribunale del riesame, della competenza territoriale del giudice che ha emesso una misura cautelare si esaurisce nella fase delle indagini preliminari, sicché, una volta chiusa tale fase, ogni questione concernente detta competenza resta preclusa dal sopravvenuto radicarsi della competenza del giudice che procede. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la legittimità della decisione di riesame con la quale era stata respinta, sul presupposto che ormai era in corso l'udienza preliminare nella quale il giudice aveva positivamente deciso sulla propria competenza, l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice per le indagini preliminari che aveva adottato la misura).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)