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Sez. 2, Sentenza n. 16228 del 17/07/2006 (Rv. 591439 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI | Destinazione di un'area comune a parcheggio delle autovetture dei condomini tranne uno - Delibera dell'assemblea - Costituzione di vincoli di natura reale su beni immobili - Requisiti di validità - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità.
Stato
decisa il 2006-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591439-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI

Poiché, in materia di condominio degli edifici, il diritto di ciascun condomino sulle parti di proprietà comune può trovare limitazioni soltanto in forza del titolo di acquisto o di convenzioni, la delibera assembleare che, nel destinare un'area comune a parcheggio di autovetture, ne disciplini l'uso escludendo uno dei condomini, è nulla se il relativo verbale non è sottoscritto da tutti i condomini, atteso che la relativa determinazione, modificando il regolamento condominiale, produce vincoli di natura reale su beni immobili ed è, pertanto, soggetta all'onere della forma scritta "ad substantiam".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1325 n. 4, Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)