Sez. 2, Sentenza n. 16228 del 17/07/2006 (Rv. 591439 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI | Destinazione di un'area comune a parcheggio delle autovetture dei condomini tranne uno - Delibera dell'assemblea - Costituzione di vincoli di natura reale su beni immobili - Requisiti di validità - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI
Poiché, in materia di condominio degli edifici, il diritto di ciascun condomino sulle parti di proprietà comune può trovare limitazioni soltanto in forza del titolo di acquisto o di convenzioni, la delibera assembleare che, nel destinare un'area comune a parcheggio di autovetture, ne disciplini l'uso escludendo uno dei condomini, è nulla se il relativo verbale non è sottoscritto da tutti i condomini, atteso che la relativa determinazione, modificando il regolamento condominiale, produce vincoli di natura reale su beni immobili ed è, pertanto, soggetta all'onere della forma scritta "ad substantiam".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1325 n. 4, Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)