Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 116 del 1971
Massime (1)
Massima n. 5620
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- Legittimazione a proporlo
- Commissioni per i tributi erariali
- Esclusione
- Inammissibilità della questione
- Fattispecie
- R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 31, primo, secondo e terzo comma.
Leggi la massima
V. sent. n. 10/1969.
Norme impugnate
- art. 31, comma 3, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270
- art. 31, comma 1, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270
- art. 31, comma 2, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270
Parametri
- art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, primo, secondo e terzo comma, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni), modificato dalla legge 31 ottobre 1966, n. 948, promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1967 dalla Commissione provinciale delle imposte dirette di Bari sul ricorso di De Ruvo Martira, iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 10 febbraio 1971.
Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1971 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.
punto 1
Ritenuto che la ordinanza con cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale proviene da una Commissione provinciale delle imposte dirette ed indirette;
che la questione stessa ha ad oggetto l'art. 31, primo, secondo e terzo comma, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni), modificato dalla legge 31 ottobre 1966, n. 948, denunciato in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;
che innanzi a questa Corte nessuna delle parti si è costituita.
punto 2
Considerato che, con la sentenza 30 gennaio 1969, n. 10, questa Corte ha escluso che le Commissioni per i tributi erariali siano organi giurisdizionali;
che di conseguenza con la stessa sentenza n. 10 le questioni di costituzionalità sollevate da Commissioni distrettuali e provinciali per le imposte dirette e indirette vennero dichiarate inammissibili per difetto dei presupposti richiesti dall'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.
punto 3
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità, in quanto proposta da organo non giurisdizionale, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, primo, secondo e terzo comma, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni), modificato dalla legge 31 ottobre 1966, n. 948, proposta dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze