Sez. 1, Ordinanza n. 786 del 16/06/1972 Cc. (dep. 27/11/1972) Rv. 122478 - 01
IMPUTABILITA - IN GENERE(CAPACITA DI INTENDERE E DI VOLERE) - MANCANZA DI IMPUTABILITA - GIUDIZIO DI COLPEVOLEZZA - ESCLUSIONE - SUSSISTENZA DI CAUSE DI NON PUNIBILITA - ASSOLUZIONE PER MANCANZA DI DOLO.*
IMPUTABILITA - IN GENERE(CAPACITA DI INTENDERE E DI VOLERE) - MANCANZA DI IMPUTABILITA - GIUDIZIO DI COLPEVOLEZZA - ESCLUSIONE - SUSSISTENZA DI CAUSE DI NON PUNIBILITA - ASSOLUZIONE PER MANCANZA DI DOLO.*
In difetto di imputabilita non si deve procedere al giudizio di colpevolezza, e si deve pertanto prosciogliere con la corrispondente formula e non per Mancanza di dolo, salvo che per l'incapace ricorrano eventuali cause di non punibilita; sarebbe, infatti, iniquo prosciogliere per difetto di imputabilita, e non con la formula prescritta, l'infermo di mente che abbia commesso il reato per caso fortuito o forza maggiore o per altrui coartazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 45, Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)