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Sez. 6, Sentenza n. 12175 del 21/01/2005 Ud. (dep. 29/03/2005) Rv. 231484 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - motivi di ricorso - IN GENERE | Questioni di inutilizzabilità della prova - Non proposte nel giudizio di merito - Rilevabilità in cassazione - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231484-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - motivi di ricorso - IN GENERE

La regola per cui la inutilizzabilità può essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento deve essere raccordata alla norma che limita la cognizione della corte di cassazione, oltre i confini del "devolutum", alle sole questioni di puro diritto, sganciate da ogni accertamento sul fatto. Ne consegue che non possono essere proposte per la prima volta, nel giudizio di legittimità, questioni di inutilizzabilità la cui valutazione richieda accertamenti di merito, che come tali devono essere necessariamente sollecitati nel giudizio di appello, salva la possibilità di sindacare i relativi provvedimenti, mediante un successivo ricorso per cassazione, nei limiti segnati dall'art. 606, comma primo lett. b), cod. proc. pen.. (Nella specie la Corte ha per altro ritenuto ammissibile, perché non condizionata da accertamenti di fatto, una questione di inutilizzabilità formulata, per la presunta violazione dell'art. 63 cod. proc. pen., in relazione ad informazioni testimoniali asseritamente raccolte presso soggetti già indiziati di reato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)