Sez. 2, Sentenza n. 588 del 26/01/1996 (Rv. 495575 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Procedimento cautelare - Ordinanza di incompetenza ex art. 669 septies primo comma cod. proc. civ. - impugnabilità con il regolamento di competenza - esclusione -.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
In tema di procedimento cautelare, l'ordinanza di incompetenza di cui all'art. 669 septies, primo comma, cod. proc. civ. non preclude la riproposizione della domanda e pertanto, non avendo l'efficacia preclusiva propria della sentenza, non è impugnabile con regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 septies com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)