Sez. 1, Sentenza n. 5859 del 06/12/1994 Cc. (dep. 11/02/1995) Rv. 200246 - 01
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Procedimento - In genere | Concorso formale o continuazione - Istanza - Dichiarazione di inammissibilità "de plano" - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Procedimento - In genere
L'istanza presentata al giudice dell'esecuzione per far valere la continuazione o il concorso formale a norma dell'art. 671 cod. proc. pen. deve essere decisa con l'osservanza delle forme previste dall' art. 666 cod. proc. pen., in quanto il citato art. 671 non dispone diversamente. Ne consegue che il giudice investito di tale istanza può pronunciare decreto di inammissibilità soltanto se la richiesta appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata, perché basata sui medesimi elementi. (Fattispecie relativa a istanza erroneamente dichiarata inammissibile, pur a fronte di un esame degli elementi di merito, che avrebbe dovuto comportare il rigetto, ma non con provvedimento "de plano", bensì con ordinanza assunta all'esito di apposita udienza camerale, da fissare preventivamente e in mancanza della quale è configurabile nullità di ordine generale dell'ordinanza medesima, sotto il profilo dell'omessa citazione dell'interessato e dell'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)