Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato
Testo in vigore al
Art. 11 Cumulo con altri trattamenti
1. L'assegno vitalizio e' cumulabile con la pensione di guerra, anche se maggiorata dell'assegno integratore di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313, nonche' con la pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra, prevista dalla legge predetta.
2. L'assegno vitalizio e', altresi', cumulabile con la pensione sociale e con altri trattamenti previdenziali conseguenti a forme di assicurazione volontaria, salvo quanto disposto dall'art. 13, comma primo.
Art. 12 Opzione
1. Il titolare di assegno vitalizio puo' optare per la costituzione della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
2. Il diritto di opzione puo' essere esercitato, a pena di decadenza, entro un anno dalla data della comunicazione di conferimento dell'assegno; le rate eventualmente riscosse devono essere restituite al Fondo di previdenza.
3. Il superstite del dipendente, avente diritto alla pensione di riversibilita', ha facolta' di optare per la liquidazione dell'assegno vitalizio, ove questo risulti piu' favorevole.
Art. 13 Perdita del diritto
1. Il dipendente statale che, per il servizio gia' reso, abbia conseguito il diritto all'assegno vitalizio, perde tale diritto in caso di riassunzione che comporti reiscrizione al Fondo di cui al successivo art. 32; all'atto della definitiva cessazione dal servizio, spetta il trattamento previdenziale sulla base del complessivo servizio prestato.
2. Il titolare di assegno vitalizio di riversibilita' perde il diritto nei casi che comportano la perdita della pensione statale di riversibilita'.
Capo III. Servizi computabili
Art. 14 Disposizioni generali
1. Ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita e dell'assegno vitalizio, si computa il servizio effettivo prestato in qualita' di dipendente statale a far tempo dalla data indicata dal primo comma dell'art. 41;
2. per il computo si osservano le norme concernenti il trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato.
Art. 15 Servizi e periodi riscattabili
1. I servizi statali non compresi nell'art. 14 nonche' i servizi non statali e i periodi di tempo di cui e' prevista la computabilita' come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato sono ammessi a riscatto.
2. Sono, inoltre, riscattabili gli aumenti per campagne di guerra e per altri servizi speciali che siano utili ai fini del trattamento di quiescenza statale.
3. Il diritto di riscatto puo' essere esercitato in tutto o in parte.
4. Il riscatto e' subordinato al pagamento di un contributo a totale carico dell'interessato, in misura determinata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, in base a coefficienti attuariali previsti da apposita tabella approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.
5. Il consiglio di amministrazione suddetto, con deliberazione approvata con decreto dei ministri di cui al comma precedente, puo' apportare modifiche alle norme di attuazione gia' emanate dal consiglio di amministrazione stesso, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 6 dicembre 1965, n. 1368.
Art. 16 Servizio ferroviario
1. Il servizio di ruolo prestato presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' computabile ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita e dell'assegno vitalizio previsti dal presente testo unico; si osservano le disposizioni della legge 12 ottobre 1949, n. 771.
Art. 17 Servizi ricongiungibili
1. I servizi prestati con iscrizione al Fondo gestito dallo istituto per il trattamento di quiescenza del personale postelegrafonico e al Fondo di previdenza dell'istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali sono ricongiungibili con il servizio che da' luogo alla indennita' di buonuscita prevista dal presente testo unico.
2. Nei casi in cui ricorre l'applicazione del comma precedente, si ricongiungono anche i servizi che comunque siano riconosciuti utili dai singoli ordinamenti dei fondi predetti.
3. Si applicano le disposizioni della legge 22 giugno 1954, n. 523, e della legge 25 gennaio 1960, n. 4.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici iscritto alla Cassa integrativa di previdenza, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134.
Art. 18 Arrotondamento
1. Se nel totale del servizio computabile ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita e dell'assegno vitalizio risulta una frazione di anno, la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura.
2. Nel caso di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita, ai sensi del precedente art. 4, resta fermo l'arrotondamento per eccesso gia' effettuato; il periodo di servizio trascurato nella prima liquidazione si aggiunge al servizio complessivo maturato.
Art. 19 Divieto di valutazione
1. La valutazione di servizi senza il pagamento del contributo previdenziale non e' ammessa se non per disposizione di legge.
Capo IV. Disposizioni comuni
Art. 20 Cause di perdita del diritto
1. Il diritto all'indennita' di buonuscita e all'assegno vitalizio non viene meno con la perdita della cittadinanza italiana; il diritto all'assegno vitalizio non si perde per prescrizione.
2. Il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa alla indennita' di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui e' sorto il diritto; la domanda di pensione eventualmente presentata dagli aventi diritto all'indennita' di buonuscita interrompe il corso della prescrizione.
Art. 21 Sequestro, pignoramento, cessione
1. L'indennita' di buonuscita e l'assegno vitalizio non sono soggetti a sequestro, pignoramento o cessione, salvo che per i debiti verso il Fondo di previdenza e credito di cui all'art. 32 ovvero per la realizzazione dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente all'amministrazione.
2. Quando i crediti predetti siano accertati con sentenza passata in giudicato, il ristoro del danno puo' avvenire anche mediante trattenuta sugli importi da corrispondere.
3. L'assegno vitalizio non puo', comunque, essere sottoposto a sequestro, a pignoramento o a trattenuta in misura superiore a un quinto, valutato al netto delle ritenute di legge. (4A)6A
Art. 22 Assenza e irreperibilita'
1. Nei casi di scomparsa o di irreperibilita' del dipendente statale si applicano, per i diritti dei familiari all'indennita' di buonuscita e all'assegno vitalizio, le norme sulla riversibilita' del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato.
Titolo III. Procedimento
Art. 23 Scheda personale
1. E' istituita la scheda personale per ciascun dipendente statale avente diritto alle prestazioni previste dal presente testo unico.
2. La scheda deve indicare le complete generalita' del dipendente, il suo stato di famiglia, la data di assunzione e la qualifica rivestita.
3. La scheda e' compilata in duplice esemplare all'atto dell'assunzione a cura dell'amministrazione alla quale il dipendente appartiene ed e' trasmessa da tale amministrazione a quella del Fondo di previdenza di cui all'art. 32 e al Consiglio superiore della pubblica amministrazione. La scheda personale, in duplice esemplare, deve essere compilata anche per il personale che si trova gia' in servizio e trasmessa all'Amministrazione del Fondo di previdenza e al Consiglio superiore della pubblica amministrazione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.
Art. 24 Riscatto di servizi
1. Il dipendente statale che abbia da far valere servizi computabili mediante riscatto deve presentare la domanda all'amministrazione del Fondo di previdenza, per il tramite dell'amministrazione alla quale appartiene; questa ne cura l'istruttoria.
2. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della cessazione dal servizio.
3. Per i militari in servizio permanente o continuativo, la domanda e' ammessa anche se presentata durante l'eventuale periodo di trattenimento o di richiamo, e sino al novantesimo giorno dopo la cessazione da tali posizioni.
4. Per le altre categorie di militari indicate dall'art. 1, comma terzo, la domanda puo' essere presentata sino al novantesimo giorno dopo la data terminale del servizio.
5. Nei confronti del personale trattenuto o richiamato, di cui al terzo comma, nonche' delle altre categorie di militari di cui al quarto comma, il contributo di riscatto e' determinato considerando, come limite di eta' per la cessazione dal servizio, quello sino al quale possono essere mantenuti in servizio in base alle norme in vigore.
6. La domanda di riscatto deve pervenire all'amministrazione del Fondo di previdenza, debitamente istruita, entro sei mesi dalla data di presentazione all'amministrazione statale competente; l'amministrazione del Fondo provvede entro novanta giorni dalla ricezione.
Art. 25 Competenza a liquidare il trattamento previdenziale
1. L'indennita' di buonuscita e l'assegno vitalizio sono liquidati dall'amministrazione del Fondo di previdenza.
Art. 26 Liquidazione dell'indennita' di buonuscita
1. L'indennita' di buonuscita, spettante al dipendente statale e ai superstiti, e' liquidata di ufficio.
2. A tal fine l'amministrazione alla quale il dipendente appartiene o apparteneva trasmette all'amministrazione del Fondo di previdenza un progetto di liquidazione, a favore del dipendente stesso o dei suoi superstiti, corredato della copia autentica dello stato di servizio.
3. In caso di cessazione dal servizio per limite di eta', gli atti di cui al comma precedente devono essere predisposti dall'amministrazione competente tre mesi prima ed essere inviati almeno un mese prima del raggiungimento del limite predetto all'amministrazione del Fondo, la quale e' tenuta ad emettere il mandato di pagamento in modo da rendere possibile la effettiva corresponsione dell'indennita' immediatamente dopo la data di cessazione dal servizio e comunque non oltre quindici giorni dalla data medesima. Non occorre, in ogni caso, alcuna comunicazione da parte dell'amministrazione statale, alla quale compete soltanto la tempestiva segnalazione dell'eventuale esistenza di motivi ostativi.2
4. Nei casi di cui al comma precedente, ai fini della liquidazione e della corresponsione dell'indennita' di buonuscita, non occorre che sia preventivamente perfezionato il provvedimento di cessazione dal servizio.
5. Nei casi di cessazione dal servizio per qualsiasi altra causa, l'amministrazione statale competente e' tenuta a trasmettere all'amministrazione del Fondo di previdenza gli atti di cui al secondo comma nel termine massimo di quindici giorni dalla data di cessazione dal servizio, in modo che l'amministrazione del Fondo predetto possa eseguire, nei confronti del dipendente statale, la effettiva corresponsione dell'indennita' nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione; questo ultimo termine vale anche per la corresponsione dell'indennita' di buonuscita ai superstiti del dipendente.2
6. Eventuali modifiche relative a provvedimenti dell'amministrazione statale, che comportino variazioni concernenti l'indennita' di buonuscita gia' erogata, saranno comunicate alla amministrazione del Fondo di previdenza, ai fini del pagamento di supplementi dell'indennita' predetta ovvero del recupero, mediante trattenute sul trattamento di quiescenza, delle somme non dovute.
7. Non si fa luogo alla corresponsione di acconti.
8. Alla riliquidazione dell'indennita' di buonuscita e alla liquidazione del supplemento di indennita', previste dall'art. 4, si provvede su domanda degli interessati.
Art. 27 Liquidazione dell'assegno vitalizio
1. L'assegno vitalizio spettante al dipendente statale e' liquidato di ufficio.
2. A tal fine l'amministrazione statale competente comunica al Fondo di previdenza l'avvenuta cessazione dal servizio per eta' o per infermita', senza diritto a pensione, e trasmette copia autentica dello stato di servizio del dipendente.
3. E', altresi', liquidato d'ufficio l'assegno vitalizio spettante al coniuge superstite e agli orfani minorenni del dipendente deceduto in attivita' di servizio; l'amministrazione statale comunica al Fondo di previdenza l'avvenuto decesso e trasmette copia dello stato di servizio nonche' lo stato di famiglia del dipendente.
4. Si osservano, per la parte applicabile alla liquidazione dell'assegno vitalizio, le disposizioni dell'art. 26, commi terzo e seguenti.
5. Nei casi diversi da quello previsto dal terzo comma del presente articolo, l'assegno vitalizio e' liquidato su domanda degli aventi diritto. La domanda, se il dipendente e' deceduto in attivita' di servizio, e' presentata all'amministrazione statale, che la trasmette al Fondo di previdenza dopo averla debitamente istruita e documentata; in ogni altro caso, la domanda e' presentata direttamente all'amministrazione del Fondo di previdenza.
Art. 28 Pagamenti
1. L'indennita' di buonuscita e' pagata dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, su mandato emesso dall'amministrazione del Fondo di previdenza.
2. La sezione di tesoreria estingue il mandato mediante emissione di assegno bancario non trasferibile a favore degli interessati.
3. Il pagamento dei ratei di assegno vitalizio e' eseguito a cura della direzione provinciale del tesoro nella cui circoscrizione l'interessato ha la residenza, con l'osservanza delle norme vigenti in materia di pagamento delle pensioni statali. I ratei arretrati sono corrisposti su mandato dell'amministrazione del Fondo di previdenza.
4. In caso di ratei lasciati insoluti si applicano le disposizioni dell'art. 14, commi dal primo al quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.
Art. 29 Ricorso
1. Avverso i provvedimenti adottati dall'amministrazione del Fondo di previdenza nelle materie previste dal presente testo unico e' ammesso ricorso al consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, per motivi di legittimita', da parte di chi vi abbia interesse.
2. Il ricorso deve essere presentato, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando lo interessato ne abbia avuto piena conoscenza, direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'organo cui e' diretto o all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.
3. Nel caso di presentazione diretta, l'ufficio ne rilascia ricevuta.
4. Quando il ricorso e' inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.
5. La comunicazione dei provvedimenti soggetti a ricorso ai sensi del presente articolo deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato.
6. Il provvedimento di decisione del consiglio di amministrazione ha carattere definitivo.
7. Si applica la disposizione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.4
Art. 30 Revoca, modifica o rettifica d'ufficio dei provvedimenti
1. I provvedimenti adottati dall'amministrazione del Fondo di previdenza nelle materie previste dal presente testo unico possono essere revocati, modificati o rettificati d'ufficio quando:
a) vi sia stato errore di fatto o si sia omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti;
b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo di riscatto o nel calcolo dell'indennita' di buonuscita o dell'assegno vitalizio;
c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo la emissione del provvedimento;
d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.
2. Nei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b) il provvedimento e' revocato, modificato o rettificato non oltre il termine di un anno dalla data di emanazione; nei casi previsti dalle lettere c) e d) il termine e' di sessanta giorni dal rinvenimento di documenti nuovi o dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsita' dei documenti.
3. Nel caso previsto dall'art. 26, comma sesto, il provvedimento e' revocato, modificato o rettificato nel termine di sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dell'amministrazione statale.
Art. 31 Competenza della Corte dei conti nelle controversie sull'assegno valutazione
1. Nulla e' innovato per quanto attiene alla competenza della Corte dei conti a conoscere dei ricorsi in sede giurisdizionale avverso i provvedimenti definitivi in materia di assegno vitalizio.