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Sez. 1, Sentenza n. 1244 del 15/06/1965 (Rv. 312388 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA - CESSIONE DI ALLOGGI IN PROPRIETA AGLI ASSEGNATARI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1965-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/312388-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA - CESSIONE DI ALLOGGI IN PROPRIETA AGLI ASSEGNATARI - CONDIZIONI.*

L'art. 1 n. 5 del DPR 17.1.1959 n. 2 stabilisce, concludendo la enumerazione precedente, che rimane soggetto alla cessione in proprieta agli assegnatari ogni altro alloggio costruito o da costruire a totale carico dello stato o col suo concorso o contributo. In virtu di questo indiscriminato precetto la condizione necessaria e sufficiente, perche sorga a carico dell' ente proprietario l'Obbligo della cessione in proprieta agli assegnatari, degli alloggi medesimi e di carattere oggettivo ed e costituita dal fatto che la costruzione sia avvenuta con l'apporto finanziario dello statò e irrilevantè pertantò che quell' ente, nel costruire gli alloggi abbia avuto prevalentemente di mira il proprio interesse.*

Riferimenti normativi: Legge 17/01/1959 num. 2 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)