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Sez. 3, Sentenza n. 9199 del 09/01/2024 Ud. (dep. 04/03/2024) Rv. 286020-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza di appello - Cessazione della misura cautelare - Automaticità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2024-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286020-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE

All'annullamento della sentenza di appello da parte della Corte di cassazione non consegue, in via automatica, la cessazione della misura cautelare in atto, dovendosi interpretare l'art. 624-bis cod. proc. pen. nel senso che tale cessazione deve essere ordinata solo con riguardo alle misure cautelari emesse nel corso del giudizio di appello e nell'ipotesi in cui l'annullamento della sentenza di appello sia disposto senza rinvio, purché, in tale eventualità, non comporti, ex art. 185, comma 3, cod. proc. pen., la regressione del procedimento e una nuova decorrenza dei termini di custodia a norma dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 621, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)