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Sez. 3, Sentenza n. 119 del 07/01/1983 (Rv. 424919 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MANCATA IMPUGNAZIONE CON REGOLAMENTO DI COMPETENZA DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI INCOMPETENZA PER MATERIA DEL GIUDICE ADITO - MANCATA RICHIESTA DI CONFLITTO D'UFFICIO EX ART. 45 COD. PROC. CIV. DA PARTE DEL GIUDICE RITENUTO COMPETENTE - PRECLUSIONE EX ART. 44 COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424919-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MANCATA IMPUGNAZIONE CON REGOLAMENTO DI COMPETENZA DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI INCOMPETENZA PER MATERIA DEL GIUDICE ADITO - MANCATA RICHIESTA DI CONFLITTO D'UFFICIO EX ART. 45 COD. PROC. CIV. DA PARTE DEL GIUDICE RITENUTO COMPETENTE - PRECLUSIONE EX ART. 44 COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*

In tema di Competenza per materia, dalle circostanze che l'interessato non abbia impugnato con regolamento di Competenza la sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito e che il giudice ritenuto competente non abbia sollevato conflitto a norma dell'art. 45 cod. proc. civ. non può dedursi la definitiva affermazione della Competenza di tale ultimo giudice, in quanto la preclusione dell'art. 44 cod. proc. civ. si riferisce solo alla Competenza territoriale derogabile e per valore, onde, poiché la questione della Competenza per materia, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, la sua proposizione in Sede di impugnazione va riguardata come sollecitazione del giudice all'Esercizio di tale potere d'ufficio. (V 2233/78, mass n 391619; (V 707/77, mass n 384282; (V 2946/69, mass n 342808).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)