Sez. L, Sentenza n. 7673 del 01/08/1990 (Rv. 468447 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - MANCANZA O NULLITÀ DI SUCCESSIVA NON COSTITUZIONE DELL'APPELLATO COSTITUZIONE PER RECEPIRE L'INVALIDITÀ - EFFETTI - DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO CON PRONUNCIA DI MERO RITO - NECESSITÀ - PRESUPPOSTO - RINNOVAZIONE DELL'ATTO - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - MANCANZA O NULLITÀ DI SUCCESSIVA NON COSTITUZIONE DELL'APPELLATO COSTITUZIONE PER RECEPIRE L'INVALIDITÀ - EFFETTI - DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO CON PRONUNCIA DI MERO RITO - NECESSITÀ - PRESUPPOSTO - RINNOVAZIONE DELL'ATTO - INAMMISSIBILITÀ.*
La Mancanza o la radicale nullità della notificazione del ricorso in appello - proposto secondo il rito del lavoro - e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, incidendo su elementi essenziali della complessa fattispecie introduttiva del processo di impugnazione - che postula la consegna dell'atto di gravame a ciascuna parte con le formalità all'uopo previste - comporta che, in difetto di Costituzione dell'appellato ovvero quando questo siasi costituito per eccepire l'Invalidità suddetta, rispetto alla quale la Costituzione esplica efficacia sanante soltanto ex nunc, cioè con salvezza dei diritti anteriormente quesiti, il giudice, ove rilevi che, a causa di tale Invalidità, l'atto di impugnazione sia divenuto inidoneo a precludere il passaggio in giudicato della sentenza, deve definire il giudizio con pronuncia di mero rito, esclusa la possibilità di procedere a rinnovazione dell'atto medesimo ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.. (V 385/88, mass n 456945; (V 2166/88, mass n 458008).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)