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Sez. 3, Ordinanza n. 5213 del 27/02/2025 (Rv. 674043-01)

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) | Accreditamento provvisorio - Sufficienza ai fini dell’insorgenza del rapporto - Esclusione - Contratto scritto - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674043-01

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)

In tema di convenzionamento tra ASL e istituzioni sanitarie di carattere privato, l'accreditamento provvisorio non è sufficiente ai fini dell'insorgenza del rapporto, di cui è un mero presupposto, essendo necessaria la stipula di un contratto scritto per vincolare le parti reciprocamente: la struttura privata al rispetto delle tariffe, delle condizioni di determinazione della regressione tariffaria e dei limiti di prestazioni erogabili e l'ente pubblico al pagamento del corrispettivo per le prestazioni erogate agli utenti, secondo le modalità ed i tempi stabiliti.

Cod. Civ. art. 1339, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)