Sez. 1, Sentenza n. 29936 del 08/07/2010 Ud. (dep. 29/07/2010) Rv. 248019 - 01
IMPUTATO - CAPACITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - ORDINANZA | Revoca - Impugnazione - Modalità.
IMPUTATO - CAPACITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - ORDINANZA
L'ordinanza con la quale è disposta la revoca del provvedimento di sospensione del processo per incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al giudizio a causa di sopravvenuta infermità mentale è impugnabile soltanto congiuntamente all'impugnazione contro la sentenza, a norma dell'art. 586, comma primo, cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 72 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)