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Sez. 4, Ordinanza n. 338 del 09/11/1984 Ud. (dep. 10/01/1985) Rv. 167358 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI - ART. 2 LEGGE 12 LUGLIO 1975 N. 311 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COMMI PRIMO E SECONDO COST. - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1984-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167358-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI - ART. 2 LEGGE 12 LUGLIO 1975 N. 311 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COMMI PRIMO E SECONDO COST. - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Non è manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3 e 24, commi primo e secondo della cost., la questione di legittimità dello art. 2 della legge 12 luglio 1975 n. 311, nella parte in cui non consente al segretario giudiziario di sostituire il cancelliere, mancante o assente, nel compimento di Atti non rinviabili e particolarmente nella ricezione della dichiarazione di impugnazione nel processo penale. (V mass n 165444; (V mass n 162159).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24 com. 1, Costituzione art. 24 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 198, Legge 12/07/1975 num. 311 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)