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Sez. 3, Sentenza n. 28807 del 05/12/2008 (Rv. 606003 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Vendita di autoveicolo di provenienza furtiva - Responsabilità del venditore per i danni patiti dal compratore - Onere del venditore di provare la propria ignoranza incolpevole - Contenuto - Prova di essersi attivato alla stregua della diligenza professionale per i dovuti accertamenti - Necessità.
Stato
decisa il 2008-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606003-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO

Il venditore di un autoveicolo risultato rubato e contraffatto nei dati identificativi risponde, ai sensi dell'art. 1494 cod. civ., del danno patito dall'acquirente in conseguenza del sequestro penale del mezzo, se non prova di averne ignorato senza colpa la provenienza furtiva. Per superare tale presunzione il venditore non può limitarsi a dimostrare la propria ignoranza circa la provenienza del veicolo, ma deve dimostrare di essersi attivato, alla stregua della diligenza professionale da lui esigibile, per compiere i dovuti accertamenti prima della vendita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1494

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)