Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 345 del 1994
Massime (1)
Massima n. 20831
- Previdenza e assistenza sociale
- Lavoratori dipendenti da imprese industriali con determinate caratteristiche
- Prepensionamento di anzianità per chi abbia maturato almeno trent'anni di anzianità contributiva e assicurativa
- Consentito accredito di anzianità contributiva per maturare il requisito dei trentacinque anni
- Limite massimo
- Periodo non superiore a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella di compimento dei sessanta anni per gli uomini e cinquantacinque per le donne
- Violazione del principio di parità di diritti tra lavoratori e lavoratrici
- Esclusione, la denunciata disparità di trattamento essendo conseguenza della differenziazione dell'età pensionabile, rimasta ferma, per le donne, ai cinquantacinque anni
- Non fondatezza della questione.
Leggi la massima
Il disposto dell'art. 27, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, impugnato nella parte in cui - nell'attribuire ai lavoratori dipendenti da imprese industriali con certe caratteristiche la facoltà di chiedere l'anticipazione del pensionamento di anzianità alla condizione di aver maturato almeno trent'anni di anzianità contributiva e assicurativa - prevede che l'accredito di anzianità contributiva occorrente per maturare il requisito di trentacinque anni ai sensi dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non può essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque anni, se donne, non può ritenersi lesivo del principio generale di eguaglianza né del principio di parità fra uomo e donna in materia di lavoro. Nella specie, infatti, la lamentata disparità di trattamento tra lavoratrici e lavoratori è una conseguenza della differenziazione dell'età pensionabile, rimasta ferma per le donne alla soglia dei cinquantacinque anni, dato che, dopo il compimento di questa età esse hanno bensì il diritto di continuare il rapporto di lavoro fino a sessant'anni, ma non è più configurabile nei loro confronti un prepensionamento con accredito dei contributi mancanti per maturare il diritto alla pensione, dal momento che tale diritto hanno già maturato. Né quindi, trattandosi di prepensionamento facoltativo di anzianità, è possibile in contrario far richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 1989, relativa al prepensionamento di vecchiaia previsto dalla legge n. 193 del 1984 per i lavoratori e le lavoratrici del settore siderurgico ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale, rispetto ai quali il carattere praticamente coatto del prepensionamento stesso escludeva l'alternativa della continuazione della prestazione di lavoro fino a sessant'anni. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., dell'art. 27, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, 'in parte qua'). - V., oltre a S. n. 371/1989 (già citata nel testo), S. nn. 404/1993 e 296/1994. red.: S.E. rev.: S.P.
Norme impugnate
- art. 27, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1993 dal Pretore di Bergamo nel procedimento civile vertente tra Persico Rosa e l'I.N.P.S., iscritta al n. 23 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di costituzione di Persico Rosa e dell'I.N.P.S.;
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto in fatto
punto 1
Nel corso di un giudizio promosso da Rosa Persico contro l'I.N.P.S., il Pretore di Bergamo, con ordinanza del 23 novembre 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella parte in cui - nell'attribuire ai lavoratori dipendenti da imprese industriali con certe caratteristiche la facoltà di chiedere l'anticipazione del pensionamento di anzianità alla condizione di avere maturato almeno trent'anni di anzianità assicurativa e contributiva - dispone che l'accredito di contribuzione occorrente per maturare il requisito di trentacinque anni ai sensi dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non può essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque anni, se donne.
Ad avviso del giudice remittente, essendo parificata al compimento di sessant'anni l'età lavorativa degli uomini e delle donne, la detta disparità di trattamento in ordine al limite massimo dell'accredito contributivo, ai fini del pensionamento anticipato di anzianità, non è giustificata.
La questione si porrebbe in termini analoghi a quella decisa dalle sentenze nn. 371/1989 e 503/1991, con riguardo ai prepensionamenti nel settore siderurgico.
punto 2
Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la ricorrente aderendo alle argomentazioni dell'ordinanza e concludendo per la dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua dalla norma impugnata.
punto 3
Si è pure costituito l'I.N.P.S. contestando la pretesa lesione del principio costituzionale di eguaglianza sul riflesso che la lamentata disparità è una conseguenza della diversa età pensionabile delle donne rispetto agli uomini, e comunque rimettendosi alla decisione della Corte.
Considerato in diritto
punto 1
Il Pretore di Bergamo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella parte in cui - nell'attribuire ai lavoratori dipendenti da imprese industriali con certe caratteristiche la facoltà di chiedere l'anticipazione del pensionamento di anzianità alla condizione di avere maturato almeno trent'anni di anzianità assicurativa e contributiva - dispone che l'accredito di anzianità contributiva occorrente per maturare il requisito di trentacinque anni ai sensi dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non può essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque anni, se donne.
La disparità di trattamento in ordine al limite massimo dell'accredito è ritenuta contrastante col principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) e, più specificamente, col principio di parificazione dei diritti della donna lavoratrice a quelli spettanti al lavoratore (art. 37 della Costituzione).
punto 2
La questione non è fondata.
Non costituisce un precedente la sentenza n. 371 del 1989, relativa al prepensionamento di vecchiaia previsto dalla legge n. 193 del 1984 per i lavoratori e le lavoratrici ultracinquantenni del settore siderurgico ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale o già licenziati per riduzione del personale o cessazione dell'impresa. Poiché in questo caso il carattere praticamente coatto del prepensionamento escludeva l'alternativa della continuazione della prestazione di lavoro fino a sessant'anni, l'età di riferimento del massimo di accredito contributivo doveva essere uguale per gli uomini e per le donne, uguale essendo per gli uni e le altre il limite dell'età lavorativa (cfr. sentenza n. 404/1993).
Nell'ipotesi in esame, invece, si tratta di prepensionamento facoltativo di anzianità, al quale possono accedere i lavoratori e le lavoratrici che sono in grado di far valere almeno trent'anni di anzianità assicurativa e contributiva. Perciò l'età di riferimento del limite massimo dell'accredito contributivo non può essere che l'età pensionabile, la quale per le donne è rimasta ferma alla soglia dei cinquantacinque anni. Dopo il compimento di questa età esse hanno diritto di continuare il rapporto di lavoro fino a sessant'anni, ma non è più configurabile nei loro confronti un prepensionamento con accredito dei contributi mancanti per maturare il diritto alla pensione, dal momento che tale diritto hanno già maturato.
La lamentata disparità di disciplina, essendo una conseguenza, conforme al concetto di prepensionamento, della differenziazione dell'età pensionabile tra uomo e donna, non appare lesiva del principio di eguaglianza (cfr. sentenza n. 296/1994).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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