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Sez. 2, Ordinanza n. 6295 del 17/03/2026 (Rv. 677472-01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Irragionevole durata del processo esecutivo - Onere probatorio dell'esecutato ai fini dell'equa riparazione - Contenuto - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677472-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

La presunzione di danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo esecutivo non opera per l'esecutato, poiché egli dall'esito del processo riceve un danno giusto; pertanto, ai fini dell'equa riparazione da durata irragionevole, l'esecutato ha l'onere di provare uno specifico interesse alla celerità dell'espropriazione, dimostrando che l'attivo pignorato o pignorabile fosse ab origine tale da consentire il pagamento delle spese esecutive e da soddisfare tutti i creditori e che spese ed accessori sono lievitati a causa dei tempi processuali in maniera da azzerare o ridurre l'ipotizzabile residuo attivo o la restante garanzia generica, altrimenti capiente.

Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)