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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1990 che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (90/667/CEE)

Testo in vigore al

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che la Comunità deve adottare misure intese alla realizzazione progressiva del mercato interno entro un periodo che scade il 31 dicembre 1992;

considerando che la produzione animale è molto importante nell'agricoltura comunitaria; che, inoltre, qualora non vengano eliminati in modo corretto, i rifiuti di origine animale possono essere causa di diffusione di agenti patogeni nell'ambiente, con conseguente riduzione della produttività e degli utili nel settore; che conviene quindi fissare norme armonizzate per la trasformazione dei rifiuti di origine animale e per l'immissione sul mercato dei prodotti trattati che ne risultano;

considerando che conviene fare una distinzione tra le misure da attuare, in funzione della natura della materia prima utilizzata;

considerando che per evitare ogni rischio di diffusione degli agenti patogeni conviene trasformare i rifiuti di origine animale in stabilimenti riconosciuti e assoggettati a controllo, oppure eliminarli in modi appropriati; che, inoltre, qualora siano considerati ad alto rischio, i rifiuti di origine animale devono essere raccolti e trasportati direttamente ad uno stabilimento di trasformazione designato dallo Stato membro interessato; che, in determinate circostanze, specialmente ove ciò sia giustificato dalla distanza e dalla durata del trasporto, lo stabilimento di trasformazione designato può essere situato in un altro Stato membro;

considerando che conviene limitare le possibilità di utilizzazione di talune materie;

considerando che, per tener conto di determinate prassi, conviene derogare ai trattamenti previsti per utilizzazioni controllate;

considerando che conviene assoggettare gli stabilimenti di trasformazione ad un autocontrollo della produzione, in particolare quanto all'osservanza delle norme microbiologiche applicabili al prodotto finale;

considerando che conviene prevedere una procedura d'ispezione comunitaria;

considerando che conviene assoggettare i prodotti in questione alle norme di controllo veterinario e, se del caso, alle misure di salvaguardia previste dalla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno4;

considerando che conviene prevedere norme minime di carattere transitorio per i prodotti importati;

considerando che conviene prevedere una procedura di cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri per l'adozione delle misure di applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1990. Per il Consiglio Il Presidente V. SACCOMANDI